Articolo 20 della Legge 8 marzo 1943, n. 153
Articolo 19Articolo 21
Versione
22 aprile 1943
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Versione
1 gennaio 1973
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Versione
16 dicembre 2009
Art. 20. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2009
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