Art. 6. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
Versione
22 giugno 1975
22 giugno 1975
>
Versione
1 gennaio 2016
1 gennaio 2016
Commentario • 1
- 1. Legge stabilità 2013 - Pag. 3Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
216. La Societa' Expo 2015 e' autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Societa' e' soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008. 217. E' istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 60
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/08/2024, n. 7028Provvedimento: […] Depone in tal senso la stessa formula di cui all'art. 6 della legge n. 164/1975, nella versione ratione temporis vigente, laddove disponeva che: "l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1, n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ". […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- error in iudicando·
- interpretazione delle disposizioni legali·
- prassi amministrativa·
- termine di decadenza per la domanda di CIGO·
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)·
- error in procedendo·
- onere della prova·
- art. 7 Legge n. 164/1975
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/05/2023, n. 4611Provvedimento: […] Depone in tal senso la stessa formula di cui all'art. 6 della legge n. 164/1975, nella versione ratione temporis vigente, laddove disponeva che: “ l'integrazione salariale prevista per i casi di cui al precedente articolo 1, n. 1) è corrisposta fino ad un periodo massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi ”. […]Leggi di più...
- termine di decadenza·
- error in iudicando·
- proroga del beneficio·
- ricorso al TAR·
- Consiglio di Stato·
- domanda di integrazione salariale·
- integrazione salariale·
- ricorso amministrativo·
- art. 7 legge 164/1975·
- diniego del beneficio·
- prassi amministrativa·
- omessa pronuncia·
- error in procedendo·
- spese di giudizio·
- interpretazione delle norme
- 3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/04/2016, n. 744Provvedimento: […] Era proposto, di conseguenza, il presente ricorso, affidato ad un solo ed articolato motivo, vale a dire: violazione di legge per falsa applicazione con riferimento all'art. 6 della legge 164/1975, eccesso di potere per mancata applicazione di normativa interna e per disparità di trattamento.Leggi di più...
- art. 6 legge 164/1975·
- limite delle 52 settimane negli anni precedenti·
- soccorso istruttorio·
- rigetto domande CIG·
- interpretazione circolari INPS·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- spese di causa·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria·
- Cassa integrazione salariale ordinaria (CIG ordinaria)
- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/02/2016, n. 666Provvedimento: […] pertanto, i predetti atti, evidenziando, sulla base della interpretazione dell'articolo 6 della legge n. 164/1975, quanto segue: “appare pertanto illogico affermare, in assenza di alcun supporto motivazionale, […] Censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha annullato la circolare INPS n. 1082/1983, lamentando che essa è giuridicamente errata, in quanto fondata su di un distorto ed illogico raccordo ermeneutico della disposizione che disciplina la durata dell'integrazione salariale ordinaria (art. 6 della legge n. 164/1975) con le indicazioni operative contenute nel punto III della predetta circolare. […]Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- interpretazione circolare INPS·
- riforma sentenza TAR·
- cassa integrazione guadagni·
- benefici integrazione salariale·
- art. 6 legge n. 164/1975·
- vizio di motivazione·
- unità produttiva·
- cantiere·
- autonomia organizzativa
- 5. TAR Milano, sez. III, sentenza 29/03/2019, n. 693Provvedimento: […] Con il terzo motivo, viene dedotta la violazione dell'art. 6 della legge n. 164 del 1975. Sostiene, in particolare, la ricorrente che, anche se si dovesse ritenere che impresa individuale cessata e nuova società siano in realtà il medesimo soggetto, cionondimeno dovrebbe ritenersi che il limite delle 52 settimane non dovrebbe, nel concreto, applicarsi in quanto, una corretta interpretazione della suddetta norma, dovrebbe portare a ritenere cumulabili solo le misure riguardanti la medesima unità produttiva.Leggi di più...
- Continuità aziendale·
- Impresa individuale·
- Società di capitali·
- Compensazione spese·
- Art. 6 L. 164/1975·
- Limiti temporali CIGO·
- Risarcimento danni·
- CIGO·
- Silenzio-rigetto·
- Valutazione ex ante