Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 148))
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22 giugno 1975
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1 gennaio 2016
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1985, n. 2626Provvedimento: […] con conseguente esclusione di un Obbligo del datore di lavoro - non configurabile, secondo i principi generali, in Mancanza di specifici patti - di corrispondere la differenza tra la quota d'integrazione salariale (estesa ai dirigenti con l'applicazione del limite - di lire trecentomila - previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975 n. 164) ed il trattamento precedentemente fruito. ( V 3153/84, mass n 435200; ( V 1353/84, mass n 433477; […]Leggi di più...
- riassunzione alle stesse condizioni fruite al momento del licenziamento·
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- 2. Corte Cost., sentenza 12/01/1995, n. 6Provvedimento: […] Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164" e comma 5: "Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia";Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2007, n. 2890Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere - Dott. ROSELLI Federico - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 299, presso lo studio dell'avvocato DE MICHELE VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALMADESSA ENRICO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/06/1984, n. 3381Provvedimento: Il lavoratore con qualifica di impiegato, che sia sospeso dal lavoro per intervento straordinario della cassa integrazione guadagni col trattamento di cui alle leggi 5 novembre 1968 n. 1115, 8 agosto 1972 n. 464 (art. 1, comma quarto) e 20 maggio 1975 n. 164 (art. 15) e successive modifiche, non ha diritto, nei confronti del datore di lavoro, alla differenza fra detto trattamento a carico della cassa ed il migliore trattamento retributivo convenuto in relazione al normale svolgimento del rapporto di lavoro. Ove, però, per colpa del datore di lavoro venga revocato il provvedimento di ammissione in cassa integrazione, la sospensione deve essere considerata come disposta dall'azienda, con …Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., ordinanza 26/01/1988, n. 94Provvedimento: Ordinanza 94/1988 (ECLI:IT:COST:1988:94) Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente: SAJA - Redattore: - Relatore: GRECO Camera di Consiglio del 14/10/1987; Decisione del 14/01/1988 Deposito de˙l 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988 n.6 Norme impugnate: Massime: 10272 Atti decisi: Massima n. 10272 Titolo ORD. 94/88. LAVORO (RAPPORTO) - A) INDUSTRIA - IMPIEGATI ED OPERAI - RETRIBUZIONI - INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO - MODALITA' - DIVERSITA' - B) PENSIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA C.I.G. - CUMULO - DIVIETO - MANCATA PREVISIONE - C) INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO - INOSSERVANZA DELL'ART. 5 L. …Leggi di più...
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