Provvedimento: La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art 64 della legge 1 giugno 1939 n 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico, per il caso di inosservanza del divieto di esportazione senza licenza disposto dall'art 36 della stessa legge in ordine ai beni elencati nell'art 1, essendo rivolta a reprimere la violazione di un dovere non sorgente da un preesistente e specifico rapporto fra la pa ed i privati, bensi da un rapporto di supremazia generale, facente carico a tutti i componenti della collettivita, in quanto proprietari, possessori o detentori dei beni suddetti, non presuppone, per la sua irrogazione, che la cosa esportata abbia formato oggetto della notifica dell'interesse particolarmente importante di cui all'art 3 della citata legge.*
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