Provvedimento: Con riguardo all'esportazione di cose di interesse storico od artistico, verso tutti i paesi, appartenenti o non appartenenti alla comunità economica europea, ed anche dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal d.l. 5 luglio 1972 n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972 n. 487, la dichiarazione del valore del bene che si intende esportare, che deve essere fatta nella richiesta di autorizzazione all'esportazione medesima, pure se diretta verso il Paese della CEE in regime di esenzione da imposta, comporta per la amministrazione la facoltà di acquistare il bene per un prezzo non inferiore al suddetto valore, e per il dichiarante, a seguito …
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