Art. 18. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
L'ingegnere civile non puo' accedere alla professione di architetto, su un piano di perfetta parità con il laureato in architettura. E' quanto ha affermato il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata l'11 settembre scorso Il Consiglio di Stato ammette che “nell”attuale ordinamento universitario il laureato in ingegneria civile deve avere acquisito una specifica preparazione anche nel campo dell'architettura, talche' potrebbe ritenersi ormai anacronistica la limitazione posta alla competenza professionale dell'odierno laureato in ingegneria, e in ogni caso meritevole di essere adeguata alla mutata disciplina delle professioni di architetto e di ingegnere civile”. Tocca dunque al …
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