Articolo 13 ter - Allegato 2 Norme di attuazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Articolo 16Articolo 13 quater
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30 ottobre 2016
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1 gennaio 2025
Art. 13-ter


(Criteri per la sinteticita' e la chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticita' e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonche' le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, puo' essere consentito superare i relativi limiti.
4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto e' soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
5. ((Indipendentemente dall'esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo puo' essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l'intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all'oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo gia' versato.))
5-bis. ((Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l'importo di cui al comma 5 tenendo conto dell'entita' del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonche' della complessita' ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.))
5-ter. ((Si applica l'articolo 15)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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