Articolo 8 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 12
Articolo 7Articolo 9
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7 febbraio 1998
ARTICOLO 8 - SURROGA
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione designata abbia garantito un risarcimento contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detti investitori in relazione alle loro richieste ai sensi del presente Accordo, quest'ultima Parte Contraente riconosce che la prima Parte Contraente, o la sua istituzione designata, e' autorizzata, in virtu' della surroga, ad esercitare i diritti ed a far valere le richieste dei propri investitori. Il diritto o la richiesta oggetto di surroga non dovra' superare i diritti o la richiesta originari di detti investitori.
Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alle sue Istituzioni in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo. Ogni pagamento effettuato da una Parte Contraente o dalla sua istituzione designata a favore dei propri investitori non dovranno avere alcun effetto sul diritto che detti investitori hanno di far valere le loro richieste nei confronti dell'altra Parte Contraente in conformita' con l'Articolo 9 del presente Accordo.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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