Articolo 10 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 12
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 febbraio 1998
ARTICOLO 10 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI
CONTRAENTI
Le controversie che dovessero insorgere fra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente trami- te negoziati. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere risolta entro sei mesi, essa dovra', su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' nominare un arbitro ed entro i due mesi successivi; le due Parti Contraenti dovranno nominare un terzo arbitro che fungera' da Presidente del Tribunale. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice-Presidente. Qualora anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino delle due Parti Contraenti, a procedere alla designazione. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti.
Ciascuna Parte Contraente dovra' sostenere le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura eguale.
Sara' il Tribunale Arbitrale a stabilire le proprie procedure.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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