Articolo 6 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 12
Articolo 5Articolo 7
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7 febbraio 1998
ARTICOLO 6 - RISARCIMENTO PER DANNI E PERDITE
Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento, in materia di compenso, restituzione, indennizzo o altra forma di soluzione, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi investitori o a quelli di un Paese terzo. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi del presente Articolo dovranno essere liberamente trasferibili in ogni valuta convertibile. 2. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una delle due Parti Contraenti che abbiano subito perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di uno degli accadimenti di cui a detto paragrafo e cioe':
a) confisca delle loro proprieta' da parte delle sue forze o autorita',
o, b) distruzione delle loro proprieta' da parte delle sue forze o
autorita' non occorsa in azioni di combattimento o non richiesta
dalla necessita' della situazione,
dovranno vedersi accordare la restituzione o un adeguato risarcimento. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili ed essere effettuati in ogni valuta convertibile.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998
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