ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E
PARTI CONTRAENTI
Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle rel- ative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovra' informare l'altra Parte delle sue intenzioni. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione:
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso;
ovvero c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformita' con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). 3. In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovra' scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungera' da Presidente e che dovra' essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo; b) Qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potra', in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine; c) Il lodo arbitrale dovra' essere reso in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, nonche' ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovra' essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle proce- dure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste procedure non siano state concluse, e finche' una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.
PARTI CONTRAENTI
Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle rel- ative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovra' informare l'altra Parte delle sue intenzioni. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione:
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;
ovvero b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso;
ovvero c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformita' con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). 3. In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovra' scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungera' da Presidente e che dovra' essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo; b) Qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potra', in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine; c) Il lodo arbitrale dovra' essere reso in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, nonche' ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovra' essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti.
Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle proce- dure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste procedure non siano state concluse, e finche' una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.