Articolo 14 - Accordo della Legge 19 gennaio 1998, n. 12
Articolo 13
Versione
7 febbraio 1998
ARTICOLO 14 - DURATA E CESSAZIONE
Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente restera' in vigore fino alla scadenza del dodicesimo mese dalla data in cui una delle due Parti Contraenti abbia fornito preavviso scritto di cessazione all'altra Parte. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni del presente Accordo dovranno restare in vigore per un ulteriore periodo di 15 anni dalla data di detta cessazione.
In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 23 novembre 1995, in triplice copia, in lingua italiana, hindi ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.


PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'INDIA





Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 7 febbraio 1998