Articolo 20 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
Articolo 19Articolo 21
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12 maggio 2006
Art. 20. Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. All' articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole: «pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti: «recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «della proposta» le parole: «della Commissione» sono soppresse e dopo le parole: «di cui all'articolo 138 o» le parole: «della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
d) al comma 3 le parole: «pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «il piano paesaggistico», e dopo le parole: «preveda misure» sono inserite le seguenti: «o interventi»; in fine, le parole: «, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.
Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori). - 1.
Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139, comma 3, la regione o il Ministero ha facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139, comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2006
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