Articolo 28 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
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12 maggio 2006
Art. 28. Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. All' articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole: «ai sensi dell'articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole: «ripristinatorie o» sono soppresse. Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa.) (giurisprudenza di legittimita).
- 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall' art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 .
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione il cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 .
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga a condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune del cui territorio e' stata commessa la violazione.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2006
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