Art. 4. Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , dopo le parole: «gli immobili e le aree» la parola: «comunque» e' soppressa e sono inserite le seguenti: «tipizzati, individuati e».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.».
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici). - 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.».