Articolo 25 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
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12 maggio 2006
Art. 25. Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera f) la parola: «della» e' sostituita dalla seguente: «delle»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente: «f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .».
Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente). - 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 6, dell'art. 144, comma 2 e dell'art. 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:
a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 ;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell' art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , aggiunto dall' art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 ;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell' art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 .
2. Le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2006
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