Art. 14. Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. All' articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».
Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione). - 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell' art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'.
A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».