Art. 29. Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. L' art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 , come sostituito dall' art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 , continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 7, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all' art. 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento.
In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».
«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie). - 1. L' art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294 , come sostituito dall' art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 , continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all' art. 7, comma 2, lettere a) , b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all' art. 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4.
In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento.
In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».