Articolo 15 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
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12 maggio 2006
Art. 15. Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. All' articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: «nonche' con» le parole: «gli strumenti» sono soppresse e sono inserite le seguenti: «i piani, programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione). - 1.
Il Ministero individua ai sensi dell' art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2006
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