Articolo 18 del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157
Articolo 17Articolo 19
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12 maggio 2006
Art. 18. Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 1. L' articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio). - 1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.».
Entrata in vigore il 12 maggio 2006
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