Articolo 112 del Regolamento del Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
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12 agosto 1904

Art. 112.

Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato puo' ricorrere alla deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma da' diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa e' ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Entrata in vigore il 12 agosto 1904
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