Articolo 1 del Decreto 10 maggio 1988, n. 259
Articolo 2
Versione
27 luglio 1988
Art. 1. Nell'esercizio delle attivita' considerate nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 , concernente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo, in deroga a quanto prescritto dall'art. 75, e' ammessa l'utilizzazione in terreni grisutosi di locomotori, apparecchiature e macchine azionati da motori di tipo Diesel, purche' di costruzione antideflagrante dichiarati tali dal costruttore.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 395, ultimo comma, del D P.R. n. 547/1955 dispone: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393".
- Gli articoli 71 e 75 del D P.R. n. 320/1956 dispongono:
"Art. 71. - Quando nel sotterraneo, in base alle preventive indagini geologiche sia da ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti o comunque quando tale presenza venga riscontrata nel corso dei lavori, si osservano le norme del presente capo".
"Art. 75. - Nei lavori in sotterraneo e' vietato:
a) eseguire operazioni che diano luogo alla produzione di fiamme o a riscaldamenti pericolosi;
b) usare motori termici, compresi i locomotori a nafta;
c) fumare, introdurre fiammiferi o altri mezzi di accensione e usare scarpe con chiodi di ferro.
Per assicurare l'osservanza delle disposizioni della lettera c) del comma precedente, devono essere eseguiti controlli sulla persona all'atto dell'entrata in sotterraneo".
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 75 del D P.R. n. 320/1956 si veda nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 27 luglio 1988
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