Art. 8
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna
1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena e' stata completata.
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna
1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena e' stata completata.