Articolo 8 - Convenzione della Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 7Articolo 9
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12 agosto 1988
Art. 8
Effetti del trasferimento per lo Stato di condanna
1. La presa in carico della persona condannata da parte delle autorita' dello Stato di esecuzione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della pena nello Stato di condanna.
2. Lo Stato di condanna non puo' piu' eseguire la pena se lo Stato di esecuzione considera che l'esecuzione della pena e' stata completata.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988
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