Articolo 10 - Convenzione della Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 agosto 1988
Art. 10
Continuazione dell'esecuzione
1. In caso di continuazione dell'esecuzione, lo Stato di esecuzione e' vincolato alla natura giuridica e alla durata della sanzione cosi' come stabilite dallo Stato di condanna.
2. Tuttavia, se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato puo' per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non puo' essere piu' grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, ne' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988
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