Art. 19
Adesione degli Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Adesione degli Stati non membri
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato gli Stati contraenti, potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio e non menzionato all'articolo 18, paragrafo 1, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa, con voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere nel Comitato.
2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi decorrente dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.