Articolo 9 - Convenzione della Legge 25 luglio 1988, n. 334
Articolo 8Articolo 10
Versione
12 agosto 1988
Art. 9
Effetti del trasferimento per lo Stato di esecuzione
1. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono:
a) continuare l'esecuzione della condanna immediatamente o sulla base di una decisione giudiziaria o amministrativa, alle condizioni
previste dall'articolo 10; o
b) convertire, per mezzo di una procedura giudiziaria o amministrativa, la condanna in una decisione di detto Stato, sostituendo in tal modo la pena inflitta nello Stato di condanna con una sanzione prevista dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato, alle condizioni previste all'articolo 11.
2. Lo Stato di esecuzione deve, se richiesto, indicare allo Stato di condanna, prima del trasferimento della persona condannata, quale delle procedure intende seguire.
3. L'esecuzione della condanna e' regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e questo Stato e' l'unico competente a prendere ogni decisione al riguardo.
4. Ogni Stato che, secondo la propria legge nazionale, non puo' ricorrere ad una delle procedure di cui al paragrafo 1 per eseguire le misure imposte nel territorio di un'altra Parte nei confronti di persone che, in ragione del loro stato mentale, sono state dichiarate non imputabili della commissione di un reato, e che e' disposto a prendersi carico di tali persone per la prosecuzione del trattamento puo', con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare le procedure che seguira' in questi casi.
Entrata in vigore il 12 agosto 1988
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