Art. 4. Disposizioni transitorie e di attuazione 1. Ai sensi dell' articolo 29 della legge n. 241 del 1990 , le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990 , come introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 241 del 1990 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990 , vedasi nelle note all'art. 3.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 29 della citata legge n. 241 del 1990 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 19 della citata legge n. 241 del 1990 , vedasi nelle note all'art. 3.