Art. 3. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali 1. Le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762 , concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;" ))
zone montane ed in altri specifici territori nazionali 1. Le disposizioni di cui all' articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
(( 1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762 , concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;" ))