Articolo 5 del Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452
Articolo 4Articolo 5 bis
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Art. 5. Agevolazione sul gasolio per autotrazione
impiegato dagli autotrasportatori 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e' ridotta della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001. (2) ((5)) 2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresi', ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822 , al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997 ;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. (2) ((5)) 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, e' eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita' produttive, purche' e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il 10 per cento in piu' o in meno dell'ammontare dell'aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresi', stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta. (2) ((5)) 4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 . Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000 , rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 . (2) ((5)) 5. Nell' articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 , come successivamente modificato dall' articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti in cui";
b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento".
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 , convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178 , ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 , si applicano, con le medesime modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 e' fissata con riferimento al 30 giugno 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2003, per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001 deve essere presentata a decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003." --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 , ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 (...) si applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004."
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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