Articolo 2 del Decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566
Articolo 1Articolo 3
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5 ottobre 1994
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27 aprile 2001
Art. 2. Lavoratrici madri 1. L' art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)) .
Entrata in vigore il 27 aprile 2001
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