Articolo 6 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 luglio 1926
Art. 6.


Ai funzionari che godono di assegni o di indennita', nella qualita' di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennita' giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla meta'.

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennita' anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennita' sono ridotte di un quarto.

Entrata in vigore il 1 luglio 1926
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