Articolo 4 - Accordo collettivo nazionale in materia di prestazioni di diagnostica strumentale
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 maggio 1988
Art. 4.
Contributo ENPAM
1. A far tempo dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, sui compensi liquidati ai medici specialisti convenzionati l'ente erogatore provvede mensilmente a versare all'ENPAM, sul conto personale di ciascun sanitario, un contributo previdenziale pari al 12 per cento, di cui il 10 per cento a carico dell'ente ed il 2 per cento a carico del medico.
2. Ai fini di cui sopra il compenso indicato nell'allegato 1 e' decurtato delle seguenti percentuali:
a) Laboratorio: 30 per cento;
b) RIA: 40 per cento;
c) Radiologia: 40 per cento;
d) Medicina nucleare: 60 per cento;
e) Fisiokinesiterapia e terapia fisica: 30 per cento.
Entrata in vigore il 1 maggio 1988
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente