Articolo 8 del Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 100
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3 giugno 1995
Art. 8. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 31 GENNAIO 1996, N. 34 .
Entrata in vigore il 3 giugno 1995
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