Articolo 21 del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5
Articolo 20Articolo 22
Versione
13 gennaio 1991
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Versione
14 marzo 1991
Art. 21.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI
SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 12 LUGLIO 1991 N. 203
Entrata in vigore il 14 marzo 1991
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