Provvedimento: […] 4. L'art. 8 del d.l. 12 gennaio 1991, n. 5, non convertito in legge e reiterato dal d.l. 13 marzo 1991, n. 76 e dal d.l. 13 maggio 1991, n.152, quest'ultimo convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (il cui art. 1, comma 2, stabilì che rimanessero validi gli atti e i provvedimenti adottati e che fossero fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei menzionati decreti non convertiti), ha esteso al settore antimafia la circostanza attenuante già in precedenza elaborata per i fenomeni terroristici (art. 4 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, ripreso dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1987 n. 34).
Leggi di più...- sindacato di legittimità·
- modalità di applicazione·
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- circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 d.l. n. 152 del 1991·
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- di aggravanti e attenuanti: giudizio di comparazione·
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