Articolo 5 del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5
Articolo 4Articolo 6
Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5
Articolo 5 del Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 5
Versione 13 gennaio 1991
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Versione 14 marzo 1991
Art. 5. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 12 LUGLIO 1991 N. 203
Entrata in vigore il 14 marzo 1991
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 5
Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA Dot. Ferdinando Zucconi Galli Fonseca N. 5 Primo Presidente Agg. 1.Dot. DO SEBASTIO Consigliere 2. " AR IN " 3. " AS IN LI " REGISTRO GENERALE 4. " DO AR MO " N. 272/91 5. " IU UR " 6. " NC NA " 7. " IN RI " 8. " Giorgio LATTANZI " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: 1) UN IR nato a [...] S. Susanna il 30.9.1959; 2) UN AN nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza in data 20.121990 del G.I.P. Tribunale di Brindisi. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giorgio Lattanzi. Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'ammissibilità del ricorso. Uditi i difensori: avv. Vito EPIFANI di Lecce; avv. IU …
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adesione alle argomentazioni del richiedente·
vizio di motivazione·
mancanza di motivazione·
ordinanze che le dispongono·
deducibilità unicamente a norma dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen·
dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva·
sufficienza·
ricorso per cassazione·
misure cautelari·
casi di ricorso·
provvedimenti·
personali·
ordinanza del giudice·
cassazione·
motivazione
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