Art. 17. Collocamento a riposo e relativo trattamento
Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro e' disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.
Nulla e' innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianita', le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.
Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta' di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.
Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.
E' altresi' a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1° gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.
Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.
Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinera' annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse.
Il collocamento a riposo del personale iscritto nel quadro e' disposto al raggiungimento dei limiti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 8.
Nulla e' innovato per quanto concerne i trattamenti di pensione e di anzianita', le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo e l'assistenza sanitaria.
Per i contributi previdenziali maturati e non ancora versati alla data di abolizione delle imposte di consumo, l'Istituto nazionale previdenza sociale, quale amministratore del fondo istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni ed integrazioni, ha facolta' di rivalersi sulle cauzioni prestate dagli appaltatori a garanzia degli obblighi contrattuali e sui crediti spettanti agli appaltatori medesimi verso le amministrazioni comunali dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei comuni.
Per il periodo successivo alla data di abolizione delle imposte di consumo sono a carico dello Stato i contributi assicurativi per la parte di pertinenza del datore di lavoro.
E' altresi' a carico dello Stato l'onere per garantire il pagamento delle prestazioni previdenziali acquisite dal personale collocato a riposo anche anteriormente al 1° gennaio 1973 e per il mantenimento dell'attuale rapporto di dette prestazioni con i livelli retributivi.
Le gestioni previdenziali interessate provvederanno alla corresponsione delle prestazioni a favore degli aventi diritto anche utilizzando le riserve esistenti.
Qualora dette gestioni non siano in condizioni di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto lo Stato determinera' annualmente con la legge di bilancio l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni stesse.