Art. 1. Cessazione dei contratti d'appalto
Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.
Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.
Per effetto dell'abolizione delle imposte di consumo dal 1° gennaio 1973 vengono a cessare i contratti di appalto e di gestione del relativo servizio di riscossione sotto qualsiasi forma esso sia condotto. La risoluzione del rapporto si intende riferita anche a tutti gli altri tributi e diritti il cui appalto sia connesso con quello delle imposte di consumo anche se disciplinato da distinto contratto.
Per detti tributi e diritti, e limitatamente al restante periodo previsto nel precedente contratto, i comuni che lo ritengono opportuno e conveniente sono autorizzati a concedere anche a trattativa privata, il relativo servizio di riscossione allo stesso appaltatore con nuovo contratto che prescinda da ogni riferimento con quello risoluto per effetto del presente decreto e secondo le norme che disciplinano i singoli tributi e diritti.