Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649
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Versione
1 gennaio 1973
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Versione
27 gennaio 1977
Art. 8. Quadro del personale delle abolite imposte di consumo

Il personale delle imposte comunali di consumo ((in servizio, anche se temporaneo, alla data del 31 dicembre 1972)) resso le singole gestioni, nonche' presso gli uffici di direzione centrale e periferica degli enti, societa' e ditte iscritti all'albo degli appaltatori delle dette imposte istituito con la legge 30 novembre 1939, n. 1886 , limitatamente alla consistenza ((numerica globale)) el personale stesso riferita al 1 gennaio 1970, e' iscritto in un quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze.
Il quadro speciale di cui al comma precedente e' ripartito in un numero di elenchi pari a quello delle categorie gia' soggette alla stessa disciplina giuridica ed economica.
Sono esclusi dall'iscrizione:
1) coloro che risultino assunti successivamente al 1 gennaio 1970 in eccedenza alla consistenza numerica ((globale)) del personale in servizio alla suindicata data;
((L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1 gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato.
Il periodo dal 1 gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da contribuzione pari a quella dovuta al momento della effettiva assunzione agli effetti sia delle prestazioni di pensione sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative rese in detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al su indicato fondo))
2) coloro che non risultino iscritti e non abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali o al fondo di previdenza a favore degli impiegati ed agenti delle imposte comunali di consumo, nonche' coloro che, anche se in servizio, risultino gia' titolari di trattamento di pensione a carico della Cassa o del fondo suddetti;
3) coloro che alla data del 31 dicembre 1972 non hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per aver raggiunto per il collocamento a riposo: a) se dipendenti comunali, la anzianita' massima prevista dai singoli regolamenti comunali e, comunque, i 65 anni di eta'; b) se dipendenti di nomina privata, i 55 anni di eta' ed i limiti di contribuzione al fondo di previdenza.
Entrata in vigore il 27 gennaio 1977
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