Articolo 6 del Decreto 25 novembre 1998, n. 418
Articolo 5Articolo 7
Versione
19 dicembre 1998
Art. 6. Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche
nel periodo transitorio 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino alla definizione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, la gestione e l'aggiornamento degli archivi di cui all'articolo 5, comma 1, sono assicurati, in via transitoria, dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo.
2. Ai fini della determinazione della base imponibile del tributo e della relativa gestione il Ministero delle finanze predispone un archivio delle tasse automobilistiche integrato nel proprio sistema informativo.
3. L'archivio di cui al comma 2 e' costituito sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. I dati di cui al comma 3 sono messi a disposizione, in osservanza dell'articolo 5, comma quarantunesimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , su supporto informatico, dal pubblico registro automobilistico, dall'Automobile club d'Italia, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dal Ministero delle finanze entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e sono aggiornati mensilmente.
5. L'archivio e' costituito con i dati di cui al comma 3 aggiornati al 31 dicembre 1998.
6. Il Ministero delle finanze garantisce alle regioni a statuto ordinario la disponibilita' dell'archivio di cui al comma 2 necessario per l'espletamento delle funzioni ad esse demandate dal comma 10 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
7. L'archivio di cui al comma 2 e' utilizzato direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali.
8. Con decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i flussi informativi, le modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione con l'archivio delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti di cui al comma 4.
9. Le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' le funzioni previste all'articolo 3, commi 1 e 3, e all'articolo 4, possono, nel periodo transitorio e non oltre il 31 dicembre 2001, essere affidate dalle singole regioni, a mezzo convenzioni, al Ministero delle finanze previo rimborso dei relativi costi sostenuti e dell'ammontare dei rimborsi effettuati. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze sono approvati i modelli di versamento e le modalita' di utilizzazione degli stessi.
10. Il controllo sulla gestione dell'archivio di cui al comma 2 e' esercitato da un comitato di vigilanza costituito da cinque rappresentanti indicati dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma quarantunesimo dell' art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 :
"Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni".
- Per il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , vedi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1998
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente