2. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 1 sono individuate le procedure per la definizione dei flussi informativi, delle modalita' di trasmissione dei dati e l'interconnessione tra gli archivi di cui al comma 1.
3. Gli archivi di cui al comma 1 sono costituiti sulla base dei dati, per ciascun veicolo, inerenti alla proprieta', alle scadenze di pagamento delle tasse, alle eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta ed agli altri dati tecnici necessari.
4. L'aggiornamento degli archivi e' effettuato con i dati trasmessi in via telematica dal pubblico registro automobilistico, dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle finanze, dalle regioni, nonche' dai concessionari della riscossione, dai soggetti abilitati alla riscossione e dagli altri soggetti aventi requisiti che consentono il collegamento con gli archivi in forza di disposizioni di legge o regolamento, statale o regionale.
5. I dati degli archivi sono utilizzati direttamente dal Ministero delle finanze per la gestione delle tasse automobilistiche erariali e direttamente dalle regioni a statuto ordinario per la gestione delle tasse automobilistiche non erariali.
6. I costi per la gestione dell'archivio nazionale di cui al comma 1 sono ripartiti tra il Ministero delle finanze per conto delle regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario, in base alla potenzialita' contributiva relativa ai tributi di ciascuna regione.
7. Resta ferma la facolta' di ogni regione di costituire, gestire e aggiornare, a decorrere dal 1 gennaio 1999, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento o tramite i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, un proprio archivio regionale, acquisendo autonomamente, con le modalita' e dai soggetti previsti dal comma 4, le informazioni occorrenti e assicurando in ogni caso l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali":
"2. La conferenza Statoregioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione".