Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 gennaio 1972
Art. 12.
Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero della sanita':
a) gli uffici dei medici provinciali;
b) gli uffici dei veterinari provinciali.
Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai seguenti organismi sanitari:
a) consigli provinciali di sanita';
b) comitati provinciali di coordinamento dell'attivita' ospedaliera;
c) commissioni provinciali di vigilanza sugli ospedali psichiatrici;
d) consorzi provinciali antitubercolari relativamente alle funzioni trasferite;
e) comitati provinciali per la lotta antimalarica;
f) dispensari antivenerei;
g) ogni altro organismo avente sede presso gli uffici trasferiti alle regioni con il primo comma del presente articolo e la cui attivita' sia attinente alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.
Gli ufficiali sanitari del comune dei consorzi comunali cessano di essere organi periferici del Ministero della sanita' e divengono organismi periferici della regione nel cui territorio operano.
Fino a quando non sara' provveduto ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , al riordinamento dei servizi del Ministero della sanita' ed in particolare degli uffici speciali di sanita' di cui agli articoli 28 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ; e successive modificazioni, i medici e i veterinari provinciali continueranno ad esercitare, quali organi dello Stato, le attribuzioni ad essi attualmente spettanti qualora preposti ad uffici speciali di sanita' marittima, aerea e di confine, ai fini della profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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