Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 gennaio 1972
Art. 17.
Le regioni, in relazione alle esigenze derivanti dallo esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con i precedenti articoli 1 e 2 o loro delegate con il precedente art. 13, possono avvalersi dei servizi ed istituti tecnico-scientifici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni.
Lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione.
La misura e le modalita' dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente, previa intesa con la amministrazione regionale interessata.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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