Art. 3.
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Rimane fermo quanto disposto dall' art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .
Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Rimane fermo quanto disposto dall' art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 .