Art. 1.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti:
a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonche' le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanita'; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternita' ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;
b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonche' le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicita', concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonche' le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;
g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;
l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonche' i provvedimenti in ordine all'indennita' di avviamento e di rilievo;
n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
o) la indennita' di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.
E' trasferita, altresi', ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.
Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti:
a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonche' le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanita'; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternita' ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;
b) la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonche' le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
f) la pubblicita', concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonche' le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;
g) la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
h) i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
i) la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;
l) la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
m) l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonche' i provvedimenti in ordine all'indennita' di avviamento e di rilievo;
n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
o) la indennita' di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali.
E' trasferita, altresi', ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6.
Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria.