Articolo 94 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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Versione
22 ottobre 1904
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Versione
14 novembre 1962

Art. 94.

(Art. 166 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gl'interessati.
((6)) -------------- AGGIORNAMENTO(6)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962
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