Articolo 5 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904
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11 febbraio 1910
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18 agosto 1911

Art. 5.

( Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F).

((Appartengono alla seconda categoria:

a)le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.

b)le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potra' essere dichiarata di questa categoria se non per legge)) .
Entrata in vigore il 18 agosto 1911
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