Art. 5.
( Art. 94 legge 30 marzo 1893, n. 173 e penultimo Capoverso articolo 174 legge 20 marzo 1865, allegato F).
((Appartengono alla seconda categoria:
a)le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia.
b)le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.
Esse si eseguiscono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.
Nessuna opera potra' essere dichiarata di questa categoria se non per legge)) .