Articolo 24 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
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22 ottobre 1904

Art. 24.

(Art. 111 legge 20 marzo 1865, allegato F).

Ordinato e reso obbligatorio il Consorzio, l'assemblea generale degli interessati procede alla nomina di una Deputazione o Consiglio d'amministrazione ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Entrata in vigore il 22 ottobre 1904
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