Art. 7.
( Art. 1 legge 7 luglio 1902, n. 304 .
Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:
a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonche' beni demaniali dello Stato, delle provincie e dei comuni;
b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoia;
c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare danno all'igiene o all'agricoltura.
((Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici)) .
Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle provincie interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta.
Scaduti i detti due mesi si intendera' che i comuni e le provincie siano favorevoli senza riserva alla chiesta classificazione.