Articolo 100 - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Articolo 99Articolo 101
Versione
22 ottobre 1904

Art. 100.

(Art. 171 legge 20 marzo 1865, allegato F).

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Entrata in vigore il 22 ottobre 1904
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente